lunedì 22 dicembre 2008


Buone feste a tutti
In teoria dovrebbe muoversi l'immagine... in pratica non succede un cazzo...
Va be buon natale cmq tranne alla renna...

sabato 20 dicembre 2008

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Caro babbo natale,
oltre a farmi vincere contro tora al fantafuffa, ti prego, chiedi a Obama di tassare ogni centesimo dei genitori di quelle troie che fanno my sweet sixteen su mtv.
Così, quando piangeranno perchè vogliono madonna, 1 pitone, un 5000 benzina o 50 ragazzi in costume, capiranno cos'è la fame nel mondo.
Ah, se poi riesci a mandare un un paio di quelle ricche troiette a casa di Tora, gli tiri su il morale anche se perde! E poi così usano le loro pellicce... perchè da tora c'è freddo... molto freddo... tipo -9...
Francesco Tirelli

P.S.: Ricordati anche dello Wii per me

venerdì 12 dicembre 2008


Ora cen porta l'un de' duri margini;
e 'l fummo del ruscel di sopra aduggia,
sì che dal foco salva l'acqua e li argini.
Quali Fiamminghi tra Guizzante e Bruggia,
temendo 'l fiotto che 'nver' lor s'avventa,
fanno lo schermo perché 'l mar si fuggia;
e quali Padoan lungo la Brenta,
per difender lor ville e lor castelli,
anzi che Carentana il caldo senta:
a tale imagine eran fatti quelli,
tutto che né sì alti né sì grossi,
qual che si fosse, lo maestro félli.

sabato 6 dicembre 2008

14 GIORNATA

Articolo 14 della costituzione
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 14 Codice civile: Atto costitutivo
Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico (
1350, 2643).La fondazione può essere disposta anche con testamento

Art. 14 TUB (Testo Unico Bancario)- (Autorizzazione all'attività bancaria)
1. La Banca d'Italia autorizza l'attività bancaria quando ricorrano le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata; a-bis) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica; b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia; c) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto; d) i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 25 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19; e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità e di onorabilità indicati nell'articolo 26. f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione. 2-bis. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la banca autorizzata non abbia iniziato l'esercizio dell'attività.3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1. 4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria è autorizzato con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentita la Banca d'Italia. L'autorizzazione è comunque subordinata al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b), c) ed e). L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità.


Art. 14 TUF (Testo Unico della Finanza)
(Requisiti di onorabilità)
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la
Consob, determina i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni nelle Sim e nelle società di
gestione del risparmio, nonché dei partecipanti al capitale delle Sicav.
2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce le
soglie partecipative per l'applicazione del comma 1, tenendo conto dell'influenza che la partecipazione
consente di esercitare sulla società. Per le Sicav si fa riferimento alle sole azioni nominative ed il
regolamento stabilisce le ipotesi in cui, al fine dell'attribuzione del diritto di voto, tali azioni sono
considerate come azioni al portatore, con riguardo alla data di acquisto.
3. Ai fini del comma 2 si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di società
controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, nonché i casi in cui i diritti derivanti dalle
partecipazioni spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse od
esistono accordi concernenti l'esercizio dei diritti di voto.
4. In assenza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che
consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti il limite stabilito ai sensi del
comma 2.
5. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o,
comunque, il contributo determinanti delle partecipazioni di cui al comma 1, sono impugnabili secondo le
previsioni del codice civile. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono
computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
6. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia o dalla Consob entro
centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle
imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro
delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo.
7. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 2, dei soggetti privi dei requisiti di
onorabilità devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia o dalla Consob89.